Normativa di riferimento

La legislazione nazionale e regionale di riferimento

1. Ambito amministrativo generale

Art. 82, comma 1 Statuto Regione Abruzzo

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

Art. 82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.

L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale. L’azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 16 della legge 127/1997

A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente
agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Art. 136 del D.Lgs 267/2000

Qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore Civico regionale può provvedere a mezzo di nomina di un commissario ad acta.

2. L'accesso agli atti della pubblica amministrazione locale

A tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nell’ordinamento, le disposizioni di seguito richiamate affidano al Difensore Civico regionale con riferimento ai soli atti di Regioni e EE.LL. la competenza per:

• il riesame del denegato accesso documentale, espresso o tacito , art. 25, comma 4 della legge 241/1990;

• l’esame dei ricorsi avverso il denegato accesso civico - art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

• l’esame dei ricorsi dei controinteressati avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico- art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituiti dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

3. Ambito socio sanitario

Art. 8 , 2° comma DPCM 19/05/1995

Il Difensore Civico Regionale presiede le Commissioni Miste Conciliative istituite dalle ASL per la valutazione di istanze che abbiano per oggetto la violazione dei princìpi, fatti propri dalle Carte dei Diritti
 

Regolamento di Pubblica Tutela approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 2011

Nel disciplinare i presupposti per ricorrere alla Commissione Mista Conciliativa (art. 7) ammette in ogni caso, la possibilità di ricorrere, esaurite le procedure previste dal regolamento, alle forme di tutela previste dalla legge istitutiva del Difensore Civico (art. 8).

Art. 36 della legge 104/1992

La richiamata disposizione, all’interno della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate contempla la possibilità della costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali per i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale

Art. 2 legge 8 marzo 2017, n. 24.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.