Il Difensore Civico

Il Difensore Civico

Imparzialità, autonomia e indipendenza

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.
(art. 82, comma 1 statuto Regione Abruzzo)
Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.

(art. 82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo )
Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.
(art. 1, comma 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni)

Buon andamento dell’azione amministrativa

L’azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

(art. 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni)

Trasparenza e accesso agli atti amministrativi

Per la tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nel nostro ordinamento, sono affidati al Difensore Civico regionale:
• Il riesame del denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da

parte di una pubblica amministrazione locale

(art. 25, comma 4 della legge 241/1990)

  • I ricorsi avverso il denegato accesso civico
    (art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

  • I ricorsi dei controinteressati avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico
    (art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

 

                                                                                                         

Nome:
Umberto
Cognome:
Di Primio
Curriculum

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 126/95, al Difensore civico compete il 60% dell’indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione.

I provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio e di missione del Difensore Civico Regionale sono pubblicati nella sezione  “Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti” del sito istituzionale del Consiglio Regionale d'Abruzzo.