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Rimborso spese ai trapiantati

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IL CITTADINO CHE HA SUBITO IL TRAPIANTO DI ORGANO PRIMA DELLA L.R. 6/2000 HA DIRITTO AD OTTENERE IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Il Difensore civico regionale si è interessato nuovamente delle modalità di applicazione della L.R. 6/2000, che prevede l’estensione dei benefici di cui alla L.R. 29/98 (provvidenze a favore dei nefropatici) ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati. Questa volta l’Ufficio è intervenuto a seguito dell’esposto di una cittadina che denunciava il mancato riconoscimento del rimborso spese di viaggio per visite effettuate fuori regione, a seguito di trapianto di organo. L’Azienda sanitaria di appartenenza non le aveva riconosciuto tale diritto in quanto l’interessata aveva subito il trapianto prima dell’entrata in vigore della L.R. 6/2000. Al riguardo il Difensore civico ha contestato a codesta Azienda la fondatezza e la ragionevolezza di una siffatta interpretazione e attuazione della normativa sopra citata, in quanto secondo lo Scrivente l’accesso al rimborso in parola deve essere riconosciuto a tutti coloro già in trattamento presso strutture non insistenti nel territorio della Regione prima della L.R.6/2000 e del suo regolamento di attuazione n° 1 del 18/04/2001 e ciò al fine di garantire il principio di continuità terapeutica. Inoltre da un’indagine conoscitiva effettuata dall’Ufficio nell’ambito di tutte le Aziende Sanitarie Abruzzesi è emerso che in alcune delle stesse Aziende viene normalmente riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche a chi ha effettuato il trapianto di organo antecedentemente alla entrata in vigore della legge regionale sopra menzionata con la conseguenza di creare una disparità di trattamento. L’opinione espressa dal Difensore civico regionale è stata accolta favorevolmente dalla Direzione sanità della Giunta regionale che con nota del 17 maggio u.s., indirizzata a tutti i Direttori Generali delle Aziende USL della regione, ha stabilito che anche ai suddetti utenti va riconosciuto il diritto al rimborso spese, così come stabilito per i malati oncologici al comma 5 dell’art. 1 del regolamento (di attuazione della L.R. 6/2000) n. 1 del 18.04.01 concernente l’estensione dei provvedimenti di cui alla L.R. 29/98 ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati. Avv. Nicola Sisti L’Aquila