Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell’art. 16 della legge 127/1997

Rientrano in questa tipologia gli interventi che il Difensore civico può effettuare, in ragione delle funzioni che sono attribuite al medesimo dalla legge regionale istitutiva, nei confronti delle pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale. Ai sensi delle disposizioni legislative regionali, l’intervento era stato originariamente concepito in forma più incisiva nei confronti degli Uffici della Regione Abruzzo, degli enti e aziende regionali, delle ASL e degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale in quanto limitato dallo stesso legislatore regionale a mera segnalazione o richiesta di notizie nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale e alle sole funzioni attribuite o delegate dalla Regione nei confronti degli Enti Locali.

In realtà è poi intervenuta la legislazione nazionale ad ampliare la sfera di competenza del Difensore Civico regionale. Infatti le disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 16 della legge 15 maggio 1997,n.127,esuccessivemodificazioniedintegrazioni recitanotestualmente“Atuteladeicittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

A seguito, poi, della abolizione della figura del Difensore Civico comunale ad opera della legge finanziaria 2010, l’intervento del Difensore Civico regionale è stato di fatto pacificamente riconosciuto, anche in assenza di specifiche convenzioni, nei confronti degli Enti locali, per tutte le materie.

Per prassi è ammesso l’intervento anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici.

Cosa può fare

Può

Convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento per acquisire ogni chiarimento sulla pratica in esame e, in caso di inadempienza, segnalare il caso all’amministrazione.

Può

Consultare tutti gli atti e i documenti ritenuti utili per l’esame della questione trattata ed ottenerne le relative copie.

Può

Segnalare le disfunzioni che rileva nell’ambito dell’organizzazione regionale e suggerire agli organi competenti possibili modifiche a leggi o procedimenti.

Può

Aiutare il cittadino ad orientarsi verso l’ufficio che può risolvere il suo problema.

Può

Segnalare, nel proprio ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Attività Amministrativa, disfunzioni riscontrate presso le Pubbliche Amministrazioni sollecitandone la collaborazione.

Può

Segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti di cui si è venuti a conoscenza aventi rilevanza penale.

Può

Segnalare alla Corte dei Conti gli abusi e le irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza.

Può

Controllare che i procedimenti siano regolari, chiedere notizie sullo stato delle pratiche e sollecitarne la conclusione entro i tempi previsti dalla legge.

Cosa non può fare

Non può

Annullare, revocare, modificare atti.

Non può

Punire, disporre sanzioni, (ma può segnalare le irregolarità agli uffici che provvederanno, se ritenuto opportuno, ad aprire un provvedimento disciplinare).

Non può

Intervenire in questioni relative a rapporti tra privati (può agire solo quando la questione riguarda il cittadino e gli Uffici Pubblici).

Non può

Assistere il cittadino dinanzi agli Organi giudiziari ovvero revocare o mettere in discussione le decisioni da questi assunte.

Non può

Intervenire in relazione a questioni concernenti il rapporto di lavoro.