Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell’art. 16 della legge 127/1997

Rientrano in questa tipologia gli interventi che il Difensore civico può effettuare, in ragione delle funzioni che sono attribuite al medesimo dalla legge regionale istitutiva, nei confronti delle pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale. Ai sensi delle disposizioni legislative regionali, l’intervento era stato originariamente concepito in forma più incisiva nei confronti degli Uffici della Regione Abruzzo, degli enti e aziende regionali, delle ASL e degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale in quanto limitato dallo stesso legislatore regionale a mera segnalazione o richiesta di notizie nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale e alle sole funzioni attribuite o delegate dalla Regione nei confronti degli Enti Locali.

In realtà è poi intervenuta la legislazione nazionale ad ampliare la sfera di competenza del Difensore Civico regionale. Infatti le disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 16 della legge 15 maggio 1997,n.127,esuccessivemodificazioniedintegrazioni recitanotestualmente“Atuteladeicittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.

A seguito, poi, della abolizione della figura del Difensore Civico comunale ad opera della legge finanziaria 2010, l’intervento del Difensore Civico regionale è stato di fatto pacificamente riconosciuto, anche in assenza di specifiche convenzioni, nei confronti degli Enti locali, per tutte le materie.

Per prassi è ammesso l’intervento anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici.