News in evidenza

I Comuni sono tenuti a pubblicare il Piano di Protezione Civile sul sito istituzionale - MARZO 2022

Notizia

Su richiesta di un cittadino al quale l’Amministrazione Comunale aveva eccepito la forma e il contenuto dell’istanza di accesso - ex legge 241/1990 - al Piano di Protezione Civile Comunale, il Difensore Civico è intervenuto per chiarire le modalità di accesso al predetto Piano e chiederne la pubblicazione sul sito istituzionale. Poiché si ritiene che la questione sia di rilievo per i cittadini e per tutte le Amministrazioni Comunali, si riportano di seguito le considerazioni svolte.

Il Piano di Protezione Civile Comunale è un documento di valenza generale la cui conoscenza, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge 241/1990 per l’accesso documentale, è di interesse di tutti i cittadini e come tale andrebbe pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nell’art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare nei commi 4 e 5 che testualmente recitano:

“4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c)”.

Sulla base di quanto evidenziato, il Difensore Civico ha concluso che:

  • l’istituto dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990 non è utilizzabile per accedere al Piano di Protezione Civile Comunale tranne che l’istante non possa vantare un interesse diretto, concreto ed attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al Piano stesso (interesse da evidenziare nell’ istanza di accesso) che deve essere diverso dal generale diritto di conoscenza rivendicabile da tutti i cittadini. Resta in ogni caso escluso il pagamento di diritti di ricerca;
  • l'attività di informazione alla popolazione (sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo) di espressa responsabilità del Sindaco (art. 12, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) può essere soddisfatta mediante pubblicazione del Piano di Protezione Civile Comunale sul sito istituzionale del Comune, salvo che l’atto di approvazione del piano non abbia previsto una misura alternativa di diffusione ai cittadini (art. 12, comma 4 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1);
  • è utilizzabile per accedere al Piano di Protezione Civile Comunale l’istituto dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D.L.gs. 33/2013.