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Il Difensore Civico regionale a tutela del cittadino in ambito socio sanitario. Riflessioni – Maggio 2019

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L’ordinamento giuridico italiano, oltre a tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini, prevede diversi strumenti finalizzati alla tutela di persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

Trattasi di fragilità che possono avere cause e motivazioni diverse (di salute, economiche o sociali) ma che la generalità delle Regioni, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali o di specifici Enti a ciò deputati, pur nella diversità della scelta degli strumenti attuativi e delle risorse dedicate, cerca di tutelare.

Ciononostante, proprio perché si tratta di servizi, benefici, provvidenze economiche che impattano sulla sfera personale dell’individuo, sono numerosi i cittadini che si rivolgono al Difensore Civico per segnalare disfunzioni e rivendicare la tutela dei propri diritti.

Le questioni segnalate in ambito socio sanitario sono le più disparate e vanno dalla responsabilità professionale alle inadempienze del pediatra di libera scelta, dalla gestione delle liste di attesa alla certificazione per l’indennità di accompagnamento e a quella per il rinnovo della patente. A queste si aggiungono i reclami che investono più propriamente la sfera relazionale con il medico, con il personale sanitario e con quello amministrativo.

Oggi il Difensore Civico interviene nei limiti delle competenze attualmente attribuite dalla legge istitutiva, senza alcun potere ispettivo e/o sanzionatorio e senza alcuna possibilità di entrare nel merito di questioni che investono la professionalità del medico.

Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni fondano su concreti presupposti: le disfunzioni segnalate sono frutto di superficialità, di errate valutazioni, di approccio culturale, di errori materiali (che ben possono capitare) ma accade a volte – ed è grave – che “il caso” si crei perché l’istante, nonostante faccia delle osservazioni, non viene ascoltato. E’ questo il caso di un disabile ingiustamente escluso da un beneficio economico in quanto collocato in una graduatoria relativa ad una disabilità più grave (Intensità assistenziale molto alta) di quella di reale appartenenza (Intensità assistenziale alta). L’intervento del Difensore Civico ha consentito la ricollocazione nella graduatoria corretta.

Altro caso esemplare quello di un cittadino invalido lavoratore che dovendo settimanalmente sottoporsi ad esami di laboratorio, chiedeva di poter usufruire di un diritto di precedenza allo sportello, analogamente a quanto avviene per altre patologie per le quali sono richiesti frequenti prelievi di sangue. Nonostante la disponibilità del Direttore sanitario della ASL che, con apprezzabile sensibilità, impartiva disposizioni affinché anche ai pazienti affetti da quella specifica patologia fosse assegnato un codice prioritario, tuttora il paziente non riesce sempre ad usufruirne a causa di ripetute interruzioni del servizio di gestione delle code. Nonostante le rassicurazioni della competente struttura sanitaria, dopo un ulteriore intervento della difesa Civica, sono stati segnalati nuovi episodi di malfunzionamento del servizio con grave disagio per il paziente/lavoratore.

Pervengono, ovviamente, anche segnalazioni che non hanno un reale fondamento giuridico ma sono, a volte, frutto di una errata percezione del diritto, motivata da un generale senso di ingiustizia per la propria condizione e da una parziale conoscenza delle norme. E’ questo, ad esempio il caso di un disabile che rivendicava l’assegnazione di un parcheggio ad personam dinanzi alla propria abitazione nonostante non ricorressero nel caso di specie i presupposti prescritti dalla legge (art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dal D.P.R. n. 151/2012) o quello di un gruppo di cittadini che denunciava il comportamento dell’amministrazione Comunale per aver destinato una struttura, originariamente deputata all’assistenza residenziale a favore dei disabili, al servizio del 118.

In ogni caso, il raggio di azione della difesa civica rimane compresso nei vincoli della attuale legislazione, senza possibilità alcuna di interventi diversi.

Per questa ragione, si auspica che il legislatore regionale, a distanza di oltre 20 anni dalla Istituzione della Difesa Civica, nell’ambito di un intervento generale non più procrastinabile, ridefinisca compiti, poteri e attribuzioni del “Difensore civico” quale nuova figura di garanzia, dotata di poteri concreti, a cui affidare anche le nuove attribuzioni di garante della salute derivanti dall’art. 2 della legge n. 24/2017.