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Il Difensore Civico coglie l’occasione di una richiesta di intervento specifica per fare nuovamente il punto sul diritto dei Consiglieri Comunali e provinciali di accedere alle notizie e alle informazioni utili all’espletamento del prop[...] – Maggio 2019

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Il diritto riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dall’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è un diritto che «ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini essendo strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976). Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, i Consiglieri Comunali “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (C.d.S. 5895/2011).

Tale diritto deve essere esercitato “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829). Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazioni richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il diritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’ente tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa dell’ente.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, vi è l’esigenza che le istanze dei consiglieri comunali siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali “cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (C.d. S. Sez. V, sentenza 11.12.2013 n. 5931). Ne consegue che le richieste eccessivamente generiche possono essere accolte solo previa loro specificazione mentre per quelle che in concreto risultino particolarmente onerose l’accesso può essere “graduato” secondo i tempi necessari e le concrete possibilità organizzative dell’ente destinatario della richiesta.

Con una sentenza recentissima (n. 12 del 2 gennaio 2019) la sez. V del Consiglio di Stato, nel ribadire che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è ritenuto una espressione delle prerogative di controllo democratico e, stante il vincolo del segreto d’ufficio, non incontra alcuna limitazione in relazione ad eventuali profili di riservatezza, ne definisce, tuttavia, i limiti rispetto alla natura strumentale all’esercizio della funzione. ne consegue che, non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per essere legittimati sic et sempliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da una effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare.