News in evidenza

Canone di depurazione: la Corte Costituzionale afferma che e’ dovuto solo in presenza di depuratore

Notizia

Il Difensore civico regionale ha richiamato l’attenzione delle Amministrazioni comunali, degli Enti d’Ambito abruzzesi e dei Gestori del servizio idrico, affinchè si attivino al più presto per dare concreta applicazione ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/08. La Corte, chiamata a giudicare della legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua ove non sia presente impianto di depurazione – a seguito del ricorso presentato da un cittadino contro le somme versate all’azienda di erogazione della fornitura idrica per un servizio non reso – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». La quota in questione richiesta agli utenti della fornitura idrica, non configura infatti una tassa, ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio. La sentenza apre importanti novità: infatti gli utenti del servizio idrico che non ricevono il servizio di depurazione delle acque hanno il diritto di chiedere il rimborso delle somme non dovute alle Società che gestiscono il servizio idrico, di fatto ritenute creditrici per un servizio inesistente. Il Difensore civico regionale è a disposizione dei cittadini abruzzesi per ogni chiarimento ed intervento sulla questione: sul sito internet dell’Ufficio (www.difensorecivicoabruzzo.it) è stata predisposta una versione stampabile del modulo per la richiesta di rimborso del canone di depurazione, da compilare ed inviare alle Società che gestiscono il servizio idrico. Il modulo è disponibile anche presso gli Uffici del Difensore civico regionale. Avv. Nicola Sisti L’Aquila, 20 gennaio 2009